L’art. 57-bis del D.L. 50/2017 (Legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96), al fine di incentivare gli investimenti in pubblicità e favorire la crescita di imprese e lavoratori autonomi, ha introdotto un credito di imposta sulle spese sostenute per campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, televisioni e radio.
Tale credito d’imposta, fruibile per le spese pubblicitarie sostenute a partire dal 2018 (nonché per quelle sostenute dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 limitatamente alle sole spese sostenute per la pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica, anche online), è concesso in proporzione al valore incrementale della spesa sostenuta rispetto all’anno precedente.
Nello specifico, è necessario che l’investimento incrementale di natura pubblicitaria sia almeno pari all’1% rispetto al medesimo ammontare sostenuto nell’esercizio precedente.
La conseguente misura del credito d’imposta sarà pari al 75% dell’incremento degli investimenti, elevato al 90% nel caso di micro-imprese, piccole medie imprese e start-up innovative.
Per usufruire del beneficio i soggetti interessati dovranno inoltrare un’istanza preliminare, in via telematica, su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate tra il 22 settembre 2018 e il 22 ottobre 2018.
Per gli anni successivi lo sportello telematico per la prenotazione del beneficio si aprirà dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, mentre il beneficio effettivo andrà comunicato all’interno di apposita sezione della dichiarazione dei redditi.
Il credito sarà utilizzabile solo dopo che sarà definita, a cura delle competenti autorità, la percentuale definitiva di ripartizione tra i richiedenti. Entro il 21 novembre 2018 sarà adottato il provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri recante l’indicazione dell’ammontare del credito effettivamente fruibile.
Il nostro studio è a disposizione per fornire maggiori informazioni o delucidazioni sui contenuti in oggetto.
Cordialmente
Studio Sprovera & Papini