La Legge n. 205 del 2017, c.d. Legge di Bilancio 2018, ha introdotto una serie di importanti novità, tra cui la fatturazione elettronica che sarà resa obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2019, salvo proroga, anche nei rapporti commerciali tra soggetti privati e non più solo nei confronti della Pubblica Amministrazione. È obbligatoria l’emissione della fattura elettronica sia nelle operazioni B2B (Business to Business), sia nelle operazioni B2C (Business to Consumer).
La fattura elettronica è un documento informatico, con struttura standard, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (SDI) e da questo recapitato al soggetto ricevente (cliente). La fattura elettronica deve obbligatoriamente contenere le informazioni stabilite dall’articolo 21 del Decreto IVA.
Soggetti Obbligati: Tutti i soggetti passivi IVA (titolari di partita iva) purché residenti, stabiliti o identificati in Italia con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi.
Soggetti Non Obbligati: soggetti rientranti nel c.d. “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, co. 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 e per i soggetti che applicano il regime forfettario di cui all’art. 1, co. da 54 a 89, della Legge n. 190/2014. Questi soggetti riceveranno comunque le fatture di acquisto in formato elettronico.
Al momento non è consentita la trasmissione della fattura elettronica ai soggetti non residenti (clienti esteri). In sostituzione è previsto un nuovo adempimento, il c.d. “esterometro”, ovvero una comunicazione dei dati delle operazioni con l’estero.
Operativamente la fatturazione elettronica si compone delle seguenti fasi:
Predisposizione della fattura attraverso software specifici per la creazione del formato xml. L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un software gratuito per tutti gli utenti registrati al sito.
Invio della fattura al sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle entrate. Il Sistema di Interscambio è la struttura istituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso la quale avviene la trasmissione delle fatture elettroniche verso l’Amministrazione (art.1, comma 211, Legge 24 dicembre 2007 n. 244) o verso privati (art. 1, comma 2, Decreto Legislativo 127/2015). A questo punto la fattura elettronica verrà controllata dall’AdE. Nel caso in cui i controlli abbiano esito positivo, la fattura sarà trasmessa al ricevente, altrimenti sarà dato esito di scarto e la fattura si considererà come non emessa.
Conservazione della fattura in modalità elettronica per dieci anni. Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la possibilità di conservare le fatture sui propri server gratuitamente.
Ricezione della fattura da parte del cliente al quale sarà notificata tramite Pec (posta elettronica certificata) e tramite portale dell’Agenzia delle Entrate.
Approfondiamo dunque la Procedura di fatturazione elettronica:
1) Predisposizione: L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione gratuitamente tre tipi di software per predisporre le fatture elettroniche:
- una procedura web, utilizzabile accedendo al portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia;
- un software scaricabile su PC;
- un’App per Tablet e Smartphone, denominata Fatturae, scaricabile dagli store Android o Apple.
È altresì ammesso il ricorso a software privati.
2) Trasmissione: La fattura elettronica è trasmessa al SDI dal cedente/prestatore o da un soggetto terzo incaricato anche diverso dagli intermediari di cui all’art.3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 (Commercialisti, consulenti del lavoro ecc.). Il file XML della fattura elettronica può essere trasmesso al SDI attraverso:
- la propria PEC inviando il file della fattura come allegato al messaggio PEC all’indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it;
- un servizio online presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” che consente l’upload del file XML preventivamente predisposto e salvato sul proprio PC;
- l’App Fatturae messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate;
- un canale telematico (FTP o Web Service) preventivamente attivato con il SDI.
Tali canali necessitano di un preventivo processo di accreditamento al SDI.
3) Controlli del SDI e Trasmissione: Entro 5 giorni dalla trasmissione della fattura al sistema di interscambio, lo stesso recapita all’emittente alternativamente:
- una ricevuta di scarto laddove non siano superati i controlli (ad esempio perché non siano presenti in fatture le informazioni minime di cui all’art. 21 ovvero 21-bis del D.P.R. n. 633/1972, oppure perché non vi è coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota e dell’Iva;
- laddove la fattura sia stata trasmessa regolarmente dal SDI all’indirizzo telematico indicato in fattura (campi “Codice Destinatario” e “PEC Destinatario), una ricevuta di consegna nella quale è portato il nome che è stato assegnato al file dal soggetto che ha predisposto la fattura, un numero – attribuito dal SDI – che identifica univocamente il file della fattura e un ulteriore codice – definito hash – che consente di garantire l’integrità del file stesso; un duplicato della fattura elettronica è sempre messo a disposizione sia del cliente che del fornitore nelle loro rispettive aree riservate di “Consultazione Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”. Il duplicato della fattura elettronica ha lo stesso valore giuridico del file originale della fattura;
- una ricevuta di impossibilità di consegna se la casella PEC ovvero il canale telematico FTP o Web Service, dove il SDI prova a recapitare il file della fattura, non sono attivi (ad esempio se la casella PEC è piena ovvero il server del canale telematico è momentaneamente spento); il SDI – leggendo il numero di partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) all’interno della fattura – mette comunque a disposizione il duplicato della fattura nell’area riservata di “Consultazione Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Particolare attenzione va prestata nella compilazione del campo codice destinatario; tale campo, va sempre valorizzato da colui che predispone la fattura elettronica, al di là del canale telematico, PEC o codice destinatario di 7 cifre comunicato dal committente/cliente.
È necessaria una preventiva registrazione dell’indirizzo telematico, cioè è necessario abbinare al proprio numero di partita Iva un indirizzo telematico (PEC o Codice Destinatario di 7 cifre identificativo di un canale FTP o Web Service) dove ricevere sempre tutte le fatture elettroniche, indipendentemente dall’indirizzo telematico che il fornitore avrà inserito nella fattura. Pertanto, se si è registrato preventivamente l’indirizzo telematico di ricezione, il SDI ignorerà l’indirizzo riportato in fattura e consegnerà la stessa all’indirizzo abbinato a quella specifica partita Iva del cliente/committente.
Nel caso che il soggetto ricevente non abbia provveduto alla registrazione preventiva, sarà necessario inserire nel campo “codice destinatario” il codice a 7 cifre fornito dal soggetto cessionario/committente soggetto Iva. In tal caso, il sistema di interscambio recapita la fattura elettronica al cessionario/committente presso l’indirizzo corrispondente al codice destinatario indicato nel file della fattura. Qualora il valore riportato nel campo “Codice Destinatario” sia inesistente, il sistema di interscambio invia al soggetto trasmittente la “ricevuta di scarto”.
Nel caso il soggetto ricevente non abbia provveduto alla registrazione preventiva e non sia in possesso del codice a 7 cifre, nel campo codice destinatario è da riportare un codice convenzionale “0000000” e va invece compilato il successivo campo “PECDestinatario” con l’indirizzo PEC del soggetto cessionario/committente. In tal caso, il SDI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente alla PEC indicata nel file della fattura.
Nel caso in cui il ricevente non abbia provveduto alla registrazione preventiva, e in fattura non fosse indicato né il codice a 7 cifre, né l’indirizzo PEC, la fattura non sarà recapitata al cessionario/committente, ma sarà resa disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi”.