Con la conversione in Legge del DL 193/2016 è possibile la definizione agevolata di imposte e tasse affidate agli agenti della riscossione negli anni compresi dal 2000 al 2016.
È possibile rottamare le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali e erariali. Per le cartelle per violazione del codice della strada si pagherà per intero la sanzione, cioè la multa, escludendo gli interessi, comprese le maggiorazioni previste dalla legge di depenalizzazione deli 1981 (articolo 6, comma 11).
Sarà possibile versare il tutto in unica rata o in massimo 5 rate, sulle quali saranno dovuti comunque gli interessi di dilazione. Le prime 3 rate dovranno essere pari al 70% dell’importo dovuto, le restanti 2 pari al 30%. Per l’anno 2017 le 3 rate dovranno essere versate nei mesi di luglio, settembre e novembre, per l’anno 2018 le rate dovranno essere versate nei mesi di aprile e settembre.
Non sono oggetto della definizione agevolata:
– Le risorse comunitarie quali dazi e accise;
– L’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
– Le somme dovute a titolo di stato recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art.14 del regolamento CE n. 659/99;
– I crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
– Le multe, ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
– Le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada.
– Sono altresì escluse le sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
L’istanza dovrà essere presenta entro il 21 aprile 2017, sarà soggetta a valutazione di Equitalia, il cui responso dovrà essere comunicato entro il 15 giugno 2017.
Il mancato, ovvero insufficiente versamento o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, comporterà l’annullamento della definizione agevolata.
Sono ammesse alla definizione agevolata anche le ingiunzioni fiscali, ma la rottamazione opera solo per le sanzioni. I Comuni possono anche decidere di non aderire alla rottamazione delle ingiunzioni fiscali.
Sono inclusi anche i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere sanzioni, interessi di mora ed eventuali somme aggiuntive, provvedendo al pagamento del debito.