DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
UNICA

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La Dichiarazione sostitutiva unica (per brevità DSU) serve a documentare la situazione economica del nucleo familiare quando si richiedono prestazioni sociali agevolate la cui erogazione (partecipazione al costo o accesso alla prestazione) dipende dalla situazione economica del nucleo del richiedente. La DSU può essere utilizzata anche per l’accesso a condizioni agevolate ai servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas, …), qualora previsto dalle autorità ed amministrazioni competenti.

Il DPCM (“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore ISEE”) contiene importanti modifiche alle regole di calcolo dello strumento con l’obiettivo di:

  • realizzare un rafforzamento dei controlli connessi all’erogazione di prestazioni sociali agevolate legate all’ISEE;
  • applicazione di un sistema sanzionatorio nel caso di fruizione illegittima di prestazioni sociali;
  • svolgere attività di monitoraggio, programmazione in materia di politiche sociali.

 

Prima della riforma tutte le informazioni necessarie al calcolo dell’indicatore erano dichiarate ed autocertificate dal soggetto richiedente la prestazione generando una serie di problematiche, fra le quali, la necessità di controlli sulla veridicità dei dati, tutti autodichiarati, mai tempestivi e sistematici. Con il nuovo DPCM, tra i dati da autocertificare nella DSU, non compaiono più le informazioni reddituali gestite dall’Agenzia delle entrate e quelle gestite dall’INPS. Tali informazioni, rilevate automaticamente dalle banche dati dei due enti, dovrebbero semplificare gli adempimenti del cittadino e migliorare i controlli di base sulle DSU. Di conseguenza, le informazioni per il calcolo dell’ISEE sono di tre tipologie:

  • autodichiarate dal cittadino: es. dati anagrafici, ruolo e attività lavorativa, informazioni sulla disabilità, patrimonio mobiliare e immobiliare,…;
  • acquisite dagli archivi dell’Agenzia delle entrate: reddito complessivo ai fini Irpef, redditi soggetti ad imposta sostitutiva, …;
  • acquisite dagli archivi dell’INPS: trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall’INPS, non inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef.

 

Non vi è un unico ISEE ma oltre ad un ISEE standard o ordinario vi sono i seguenti ISEE specifici:

  • ISEE Università Per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario previa identificazione del nucleo familiare di riferimento dello studente;
  • ISEE Sociosanitario Per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, ovvero di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone assistibili a domicilio, per le quali è possibile scegliere un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario.
  • ISEE Sociosanitario-Residenze Utilizzabile per le prestazioni socio-sanitarie residenziali, per cui è possibile scegliere un nucleo familiare ristretto; prevede differenze in alcune componenti di calcolo e tiene conto della situazione economica dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo.
  • ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi Per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare del minorenne.
  • ISEE corrente E’ un aggiornamento dell’ISEE già rilasciato e calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo. Ha validità di due mesi dalla presentazione della DSU.